L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è una figura aziendale obbligatoria,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul lavoro.

Questo compito può essere svolto:

  •  anche da un elemento interno all’azienda, solitamente il Datore di Lavoro
RSPP Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP nella propria azienda, nei casi previsti dall’Allegato II D.Lgs.
81/08, ovvero:

  • Aziende artigiane e industriali (*) – fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende – fino a 200 lavoratori

(*) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

L’ RSPP Datore di Lavoro ha l’ obbligo di formazione con apposito corso RSPP Datore di Lavoro e con
aggiornamenti ogni 5 anni, come indicato dall’art 34 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalll’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011. La Conferenza Stato-Regioni ha dettagliato
la durata ed i contenuti del corso, ed i percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di
rischio dell’azienda, come riportato nella tabella sottostante.