DVR, acronimo di Documento di Valutazione dei Rischi, è la “carta di identità dei rischi” dell’azienda.
Di fatto, il documento nasce dall’analisi dei rischi presenti in azienda, dovuti al tipo di attività effettuata, agli ambienti e agli eventuali macchinari utilizzati.
La normativa prevedere che il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell’azienda, rediga il Documento di Valutazione dei Rischi, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui nominato e dal medico competente (art 29, comma 1, D. Lgs. 81/08).
Chi è tenuto a redigere il DVR ?
In realtà, solitamente il datore di Lavoro preferisce avvalersi della consulenza di un tecnico incaricato di un’azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, che avendo maggiore esperienza in questo genere di analisi, saprà individuare tutti i rischi presenti in azienda, oltre che indicare le rispettive misure di intervento, per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro.
valutazione dei rischi (DVR) è un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda, richiesto in formato elettronico o cartaceo dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (d. lgs. 81/2008), ove viene trattato agli articoli 17 e 28
Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.
Chi ha l’ obbligo di fare il DVR?
Il documento di valutazione dei rischi, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte le imprese ed enti con almeno un dipendente, tra cui anche attività pubbliche e private, enti della Pubblica amministrazione, Forze armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei.
Quando deve essere aggiornato il DVR?
In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il DVR e l’integrazione in emergenza COVID-19
A seguito dell’emergenza COVID-19, non è necessario “aggiornare” il DVR ma “integrarlo”, nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare una serie di azioni ad integrazione del DVR, finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro di cui al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020.
Il chiarimento arriva proprio dal Ministero della Salute, con la Circolare del 29 aprile 2020 avente ad oggetto indicazioni operative relative alle attività del Medico competente, nella quale si richiama l’attenzione sull’importanza della figura del Medico competente nella fase di riapertura delle attività produttive.
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